CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0
Il credito d’imposta per la formazione 4.0 rappresenta una grande opportunità per tutte le aziende che necessitano di ricorrere ad attività formative legate alla trasformazione tecnologica e digitale. Lo spiacevole avvento della pandemia ha certamente creato la necessità di spingere sull’acceleratore nell’intercettare questo processo già in atto, facendo ritrovare molte aziende costrette a ricorrere a nuovi strumenti e metodi di lavoro, spesso senza avere al proprio interno le competenze idonee ad affrontare al meglio questi cambiamenti.
Ecco quindi la necessità di ricorrere ad interventi formativi volti ad agevolare la transazione e consentire a tutti i membri dell’azienda, siano questi dipendenti, dirigenti o imprenditori, di lavorare senza quel costante senso di disorientamento che caratterizza momenti come questi e incide negativamente sui risultati.
Il credito d’imposta per la formazione 4.0 risponde proprio a queste necessità, consentendo alle aziende che ne vogliono usufruire di ottenere notevoli agevolazioni (dal 30 al 60%) legate ad attività formative. È importante evidenziare che a seguito del potenziamento di quest’agevolazione a seguito della nuova legge di bilancio. Le spese ammissibili, soggette quindi all’iniziativa, sono state notevolmente ampliate. Grazie a questo ampliamento non solo è possibile beneficiare dell’agevolazione per la formazione dei dipendenti, ma anche quella di dirigenti e imprenditori potrà essere coinvolta. Anche l’imprenditore a capo dell’azienda potrà aggiornare le proprie competenze e capire meglio il mondo 4.0 sostenendo costi nettamente inferiori.
Vediamo più in dettaglio le caratteristiche dell’agevolazione:
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Attività finanziabili
Attività di formazione svolte per acquisire o consolidare conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
I progetti finanziabili devono essere relativi ad attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Spese ammissibili
Si considerano ammissibili al credito d’imposta le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.
Sono ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati dalla normativa e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. Per il 2021 con il potenziamento della misura sono altresì incluse:
- Le spese di personale relative ai formatori per le ore di formazione;
- I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzatureper la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione);
- I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
Le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione
Credito d’imposta
Per il 2021 il credito di imposta formazione 4.0 è riconosciuto con diverse aliquote in funzione della dimensione aziendale come segue:
- Piccole imprese: pari al 50% delle spese ammissibili con un tetto massimo annuo di 300.000 euro;
- Medie imprese: pari al 40% delle spese ammissibili con un tetto massimo annuo di 250.000 euro;
- Grandi imprese: pari al 30% delle spese ammissibili con un tetto massimo annuo di 250.00 euro.
La misura del credito è aumentata per tutte le imprese al 60 % delle spese ammissibili nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
Cumulabilità
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n.651/2014.
Termini e modalità di utilizzo
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Dal 2020 le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.